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Conversione in legge D.L. 158/2012 in materia di salute: divieto VENDITA alcolici ai minori di anni 18
13-11-2012
Conversione in legge D.L. 158/2012 in materia di salute – Divieto VENDITA alcolici ai minori di anni 18
 
 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre u.s. la Legge n. 189/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 158/2012.
 
La legge di conversione introduce alcune importanti norme in tema di bevande alcoliche.
 
Innanzitutto, viene definitivamente introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e viene sancito l’obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne che nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.
 
In caso di violazione della norma citata, è poi prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta (da 500 a 2.000 euro) con la sospensione dell’attività per tre mesi.
 
Per quanto riguarda la somministrazione, invece, rimane fermo quanto stabilito dall’art. 689, comma 1, del codice penale, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o ad infermi di mente.
 
Pertanto, i titolari di pubblici esercizi saranno tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche per asporto, con annesso obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al bancone o al tavolo il limite rimarrà quello dei 16 anni.
 
L’art. 689 del codice penale viene, però, modificato con l’introduzione di due nuovi commi: il primo che estende la sanzione prevista per chi somministra bevande alcoliche ai minori di anni 16 anche a coloro che impiegano distributori automatici di alcolici, che non consentano la rilevazione automatica dei dati anagrafici dell’utilizzatore o che non siano presidiati da personale incaricato di effettuare tale controllo, ed il secondo che aggiunge alle pene già previste una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi, in caso di più violazioni del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16.
 
Le norme appena descritte entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale, quindi sono già entrate in vigore da ieri - 11 novembre 2012, non essendo previsto un diverso termine.
 
Proseguendo con le modifiche apportate dalla legge di conversione, si segnalano quelle relative al contrasto alla ludopatia: innanzitutto, è stata inserita una norma che vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. Anche tale disposizione si applica a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Inoltre, ad integrazione della norma che prevede l’applicazione sugli apparecchi “newslot” di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, viene stabilito che i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico).
 
Si ricorda che queste disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2013, come quelle concernenti il divieto di “vendita o somministrazione” dei prodotti del tabacco ai minori di 18 anni, per la cui descrizione si rinvia alla circolare n. 51/2012.
 
Sempre in tema di gioco, giova sottolineare che i controlli che devono essere pianificati dall’AAMS, di intesa con la SIAE, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, specificatamente destinati al contrasto del gioco minorile, negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) del Tulps, sono aumentati da 5.000 ad almeno 10.000 controlli su base annuale. Si ricorda poi che gli agenti di Polizia locale possono segnalare all’AAMS le violazioni in materia di giochi riscontrate durante la loro ordinaria attività di controllo.
 
Rimane ferma la previsione della progressiva ricollocazione da parte dell’AAMS degli apparecchi citati, che risultano vicini a istituti scolastici, strutture ospedaliere e sanitarie e luoghi di culto, nonché l’operatività di tale ricollocazione in relazione alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge in questione.
 
Inoltre, le legge di conversione modifica anche alcune disposizioni in materia di sicurezza alimentare.
 
Viene precisato che l’OSA, che per la produzione di gelati utilizza latte crudo, deve garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto a termico conformemente ai requisiti di cui al Regolamento CE n. 853/2004 (vedere circolare Fipe n. 65/2010). Resta fermo che è vietata la somministrazione di latte e crema crudi nell’ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, mentre vengono abbassate le sanzioni pecuniarie relative alle violazioni delle norme in questione, che passano da 5.000 a 2.000 euro per la minima e da 50.000 a 20.000 euro per la massima.
 
Infine, viene aggiunto un intero comma riguardante la formazione del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, con cui si stabilisce che il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce i criteri, ai fini dell’applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle modalità di formazione, anche a distanza.
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