home - Novità Fiscali


Nuovo regime Iva per cassa.
26-11-2012
Con decorrenza dal 01/12/2012 entra in vigore il nuovo regime Iva per cassa.
 
La norma in questione è stata introdotta dall’art. 32 bis del D.L.83/2012.
Recentemente il Ministero ha emanato il Decreto attuativo contenente le disposizioni e la data di entrata in vigore vale a dire dal 01/12/2012.
Contestualmente all’entrata in vigore del predetto decreto , viene abrogato quanto previsto dall’art. 7, D.L. n.185/2008 (vecchio regime Iva per cassa).
La norma in questione interessa le operazioni aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi Iva con un volume d’affari non superiore a € 2.000.000 nei confronti di altri soggetti passivi Iva.
La possibilità di esercitare tale opzione riguarda soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato o in caso di inizio attività presumono di non superare, un volume d’affari ai fini Iva di € 2.000.000.
Quindi i soggetti che optano per questo regime Iva per cassa, riferita alle operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) poste in essere verso altri soggetti passivi, l’imposta diviene esigibile al momento dell’incasso del corrispettivo mentre il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti segue il momento del pagamento. L ‘Iva comunque decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione diventa esigibile a prescindere dall’incasso. Di contro da parte dell’acquirente, a condizione che non applichi il regime in questione, la detrazione Iva segue il principio generale secondo cui l’Iva relativa viene detratta al momento di effettuazione dell’operazione essendo ininfluente il momento del pagamento.
Pertanto in caso di applicazione del predetto regime le fatture attive devono riportare la seguente dicitura: Operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’art.32/bis D.L. 22/06/2012, n. 83. L’ omissione della predetta dicitura avrà effetti sanzionatori qualificati come violazioni formali, escludendo quindi conseguenze pregiudizievoli sugli effetti del regime.
Quindi a seguito di quanto sopra i riflessi sulle liquidazioni Iva periodiche sono evidenti, poiché si dovrà tener conto sia del momento dell’incasso delle fatture attive che del pagamento delle fatture passive per determinare le risultanze delle liquidazioni. Nel momento in cui in corso d’anno venisse superato il limite di volume d’affari pari a € 2.000.000,00 il presente regime cessa dal periodo successivo (mese o trimestre) del superamento.
Il regime in questione risulta inibito ai soggetti che applicano regimi speciali Iva, quali regime dell’editoria,beni usati e Agenzie di viaggio inoltre nei casi in cui l’acquirente sia soggetto al reverse charge, sia un privato o applichi il regime dell’Iva differita.
Con l’emanazione del Provvedimento 21.11.2012 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’opzione per il regime in argomento va manifestata con le consuete modalità previste dal DPR n. 442/97, ossia:
-      dal comportamento concludentedel contribuente;
-      comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA utile da presentare posteriormente alla scelta effettuata.
Con il Provvedimento in esame l’Agenzia chiarisce che l’opzione va comunicata:
nella dichiarazione IVA annuale per all’anno in cui ha effetto l’opzione che verrà presentata nel anno successivo.
Con riferimento al 2012, primo anno di applicazione del regime, l’opzione va esercitata con il Mod. IVA 2013, dichiarazione anno d’imposta 2012.
I soggetti che intendono avvalersi del regime dall’inizio dell’attività, devono comunicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.
Si precisa inoltre che l’opzione per il predetto regime vincola il contribuente per un triennio salvo superamento del predetto limite pari a € 2.000.000,00. Eccezionalmente nel triennio che include l’anno 2012, sebbene il regime decorra dal 01/12/2012 la predetta annualità rileva per intero. Comunque decorso il triennio di effetto del regime in questione, l’opzione rimane in vigore per ogni anno successivo salvo revoca da esercitarsi con la prima dichiarazione Iva annuale utile.
 
 
http://
Ascom Confcommercio - Codice Fiscale 80017390107  -  Informativa sui cookie  -  Informativa sulla privacy