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Concessioni demaniali: nota Presidente Borgo - 11 gennaio 2013
11-01-2013
Nota del Presidente Riccardo Borgo 11 gennaio 2013
L’eurodeputato Mara Bizzotto, in data 12 novembre 2012, aveva chiesto alla Commissione europea, con interrogazione n. E-10266\2012, se “la legge spagnola sopracitata è compatibile con la direttiva 2006/123/CE” e se “ritiene essa che possa costituire un modello giuridico adatto anche alla situazione italiana, sul quale basare una normativa ad hoc in grado di tutelare il settore dei servizi balneari”.
 
Il Commissario Europeo Michel Barnier, a nome della Commissione, in data 8 gennaio, ha risposto che “il progetto di riforma non sembra sollevare problemi di incompatibilità con i principi stabiliti dalla direttiva sui servizi” in quanto “la proroga per altri settantacinque anni delle concessioni prevista nel progetto di riforma spagnolo…… non riguarda le autorizzazioni rilasciate a prestatori che forniscono servizi sulle spiagge avvalendosi di infrastrutture mobili, come bar e chioschi” ma riguarderebbe esclusivamente “concessioni accordate ai proprietari per l’uso di fabbricati di loro proprietà costruiti in aree ritornate al demanio marittimo”.
 
La risposta della Commissione presenta le seguenti imprecisioni ed inesattezze:
 
1.      la durata della proroga prevista dal progetto spagnolo non è di ulteriori settantacinque anni ma di quarantacinque (attualmente la durata è di trenta anni) in quanto si prorogano le concessioni demaniali vigenti fino alla durata complessiva di settantacinque anni;
2.      tale proroga spagnola non si riferisce solo ex art. 49 ai proprietari che sono stati “demanializzati” con la Ley de costas n. 22 del 28 luglio 1988 ma anche a tutte le concessioni demaniali marittime ex art. 66;
3.      anche nella situazione italiana si è creata, con la normativa previgente e con i titoli in essere, una “ambiguità” normativa perché le aziende balneari sono intimamente connesse alle sottostanti concessioni per cui l’eventuale asta riguardante queste ultime inciderebbe sulle prime determinando un loro trasferimento coatto.
 
In definitiva la recente risposta di Barnier conferma la corretta attenzione della Commissione per “garantire la certezza del diritto per i proprietari” nonché la sua insufficiente e incompleta informazione sia sulla situazione normativa spagnola che, soprattutto, su quella italiana.
 
Sarebbe, pertanto, opportuna una interlocuzione fra le Istituzioni europee e quelle italiane per un doveroso ulteriore approfondimento di questa importante problematica.
 
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