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Licenza per il commercio di oggetti preziosi.
15-01-2013
Il 14 settembre 2012 è stato eliminato il divieto di esercizio congiunto, nel medesimo locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio1.
In definitiva viene soppresso lo “storico” divieto, in base al quale il commercio all’ingrosso e al dettaglio - tranne che nei casi espressamente previsti dalle leggi regionali - non potessero essere svolti congiuntamente.
Pertanto ora viene ammessa la possibilità di esercizio “promiscuo” negli stessi locali, ma prescrivendo l’applicazione delle norme volte a tutelare le esigenze di programmazione urbanistico - commerciale legate all’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.
Ai fini dell'applicazione della disciplina del commercio sarà l'intera superficie di vendita, ad essere sottoposta alle disposizioni più restrittive, vale a quelle previste per il commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita).
Per il nostro settore il Ministero dell’Interno, è intervenuto In proposito - vedi comunicazione allegata - specificando che “Tenuto conto della novella legislativa ed acquisito in merito il parere del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che, con specifico riferimento al commercio di oggetti preziosi, disciplinato, come noto, dall’art. 127 del T.u.l.p.s., risulta venuto meno il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio, previsto dalla previgente normativa, in materia di commercio”.
 
All. Comunicazione Ministero degli interni alle questure.
http://


Allegati
comunicazione
questore.pdf

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