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Divieto somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori – Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico e parere del Ministero dell’Interno
12-02-2013
Divieto somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori – Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico
e parere del Ministero dell’Interno
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013, che si trasmette in allegato, ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall’art. 7 del DL 158/2012, anche alla somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell’Interno.
 
Come noto, l’art. 689 del codice penale già prevedeva che “L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno”.
 
L’art. 7 del DL 158/2012, c.d. “decreto salute”, ha invece stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.
 
Secondo i Ministeri, il Legislatore con il termine “vende” non può che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione. Non ci sarebbe, a loro parere, alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita. 
 
I Ministeri ritengono pertanto che l’interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni sia la seguente:
 
·                   è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
·                   nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro;
·                   nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è  l'arresto fino a un anno;
·                   nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
 
L’interpretazione dei Ministeri porta comunque come paradossale conseguenza l’applicazione di sanzioni diverse per due fattispecie ritenute uguali dagli stessi Ministeri. Infatti la vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata in via amministrativa, mentre invece la somministrazione sul posto di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata penalmente.
 
A livello nazionale la nostra Federazione si sta attivando nelle sedi competenti, anche alla luce delle conseguenze negative che si verificherebbero per gli esercenti con l’applicazione della norma così interpretata.
 
In attesa, invitiamo le aziende a non somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18, al fine di non incorrere nelle sanzioni allo stato attuale ritenute applicabili dai Ministeri.
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Allegati
Risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013
Allegato_Risoluzione 18512 del 4 FEB 2013.pdf

quesito ministero interno
Allegato_Quesito Ministero Interno.pdf

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