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Controlli sulle newslot e indicazioni sull’offerta complessiva di gioco
13-06-2013
Sono pervenuti alcuni quesiti in materia di offerta complessiva di gioco all’interno dei pubblici esercizi in cui si trovano apparecchi ex art. 110, comma 6A del T.U.L.P.S. (c.d. Newslot), in quanto da recenti controlli effettuati dalle Autorità si è rilevato che in taluni casi l’offerta di gioco risulta incompleta, mancando accanto alle newslot l’installazione di altri apparecchi e congegni da gioco.
 
I Monopoli, contattati per le vie brevi da FIPE, hanno danno dato una chiara risposta sull’argomento.
 
In sostanza, la normativa in materia non risulta essere cambiata dal 2003 ad oggi.
 
Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del Decreto Interdirettoriale dell’AAMS del 27 ottobre 2003, nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi di scommesse e circoli privati, l’offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione degli apparecchi previsti dal comma 6 dell’art. 110 T.U.L.P.S.
 
Quindi gli esercenti che detengono le newslot devono preoccuparsi di installare oltre quelle altri apparecchi e congegni da gioco.
 
Per altri apparecchi e congegni si intendono quelli descritti nel comma 7 lettere a, c, c-bis e c-ter dell’art. 110 TULPS (ved. allegato), come ad esempio calcio balilla, flipper, ecc.
 
Si ricorda inoltre che il recente D.L. Balduzzi sulla salute ha previsto la pianificazione di 10.000 controlli annuali negli esercizi pubblici in cui si trovano newslot e, pertanto, si invitano gli esercenti a controllare la regolarità di tali apparecchi sotto tutti i profili (es. informative previste dal D.L. Balduzzi stesso, iscrizione all’elenco AAMS, pagamento ISI, autorizzazioni amministrative, ecc.).
 
I nostri restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.
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