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SCIA per eventi fino a 200 partecipanti - Parere Ministero dell’Interno
19-03-2014
 SCIA per eventi fino a 200 partecipanti - Parere Ministero dell’Interno

 Il Ministero dell’Interno ha recentemente emanato un parere, che si riporta in allegato, sulla nuova disciplina introdotta dal D.L. Cultura, che sostituisce con la SCIA la licenza ex articoli 68 e 69 del TULPS per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.

 Il Ministero definisce gli “eventi” per i quali è utilizzabile la SCIA come tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici “dal vivo” che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 68 e 69 del TULPS ed afferma che per calcolare il numero di 200 partecipanti non si deve far riferimento alla partecipazione prevista o prevedibile dell’evento, ma alla oggettiva capienza dell’impianto o del luogo dove esso è destinato a svolgersi, con la precisazione che, qualora l’evento si dovesse svolgere all’aperto, la capienza massima potrà essere determinata con una chiara delimitazione dell’area destinata all’allestimento.

 Inoltre, il Ministero chiarisce che la nuova disposizione si limita a sostituire l’autorizzazione con la SCIA, non cambiando la disciplina sostanziale concernente i requisiti di sicurezza richiesta, ma solo il momento dei controlli: precedenti per la licenza, successivi per la SCIA.

 

Pertanto, la SCIA dovrà essere corredata di tutta la documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza in relazione alla caratteristiche dell’allestimento proposto, con piena assunzione di responsabilità in capo all’organizzatore e sarà soggetta alle verifiche richieste dalla legge, affidate alle commissioni di vigilanza.

 Per quanto riguarda la possibilità di sostituire l’agibilità con un’asseverazione di un tecnico abilitato, il Ministero chiarisce che quest’ultima è prevista solamente per ipotesi diverse da quella in questione, pertanto in questi casi non sarà possibile tale sostituzione.

 Dubbi permangono, in ogni caso, sui controlli di tali eventi che, dovendo concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio, rendono molto problematica la tempestiva verifica della commissione di vigilanza.

 Si ricorda che quanto sopra descritto non muta la situazione di totale liberalizzazione (senza neanche bisogno di SCIA) per l’effettuazione di trattenimenti quali musica dal vivo e su strumento meccanico, trasmissioni televisive e simili, recite) all’interno di pub, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, ad eccezione dei trattenimenti danzanti e di spettacoli che prevedono l’allestimento di palchi e simili strutture, avvenuta con la soppressione del comma 2 dell’art. 124 del regolamento di esecuzione del TULPS che prevedeva l’obbligo per i pubblici esercizi di conseguire la licenza ex art. 69 TULPS per qualsiasi trattenimento organizzato all’interno degli stessi.

 Gli uffici della segreteria (tel. 010 5520215 – 55201) sono a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.
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