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Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (cd DL Bonus Irpef) – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –
08-05-2014
 Disposizioni in materia di IRAP (art. 2)

La norma introduce, a regime, una riduzione delle aliquote Irap per tutti i contribuenti, a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

In particolare, dal 2014, l'aliquota Irap passa: dal 3,9% al 3,5%, per i professionisti e le imprese;

La disposizione prevede un passaggio graduale alle nuove aliquote: nel calcolo degli acconti previsionali del 2014, , occorre determinare l'Irap con aliquote intermedie. Per le imprese ed i professionisti tale aliquota è pari al 3,75%;.

 Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni delle imprese (art. 4, comma 11)

Come noto, la legge di stabilità 2014 ha previsto che i soggetti IRES possano rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, versando un'imposta sostitutiva sia delle imposte sui redditi e dell'Irap sia di eventuali addizionali, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

 Riduzione dei costi di riscossione fiscale (art. 11)

La norma in esame introduce, per i versamenti da effettuarsi mediante il modello F24, alcune modifiche applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2014.

In particolare, viene previsto che in caso di saldo finale pari a zero per effetto di compensazione, i versamenti dovranno avvenire soltanto tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; potranno, invece, viaggiare anche attraverso i servizi telematici offerti dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa Agenzia delle Entrate i modelli F24 oggetto di compensazioni con saldo finale positivo ed i modelli F24 con saldo finale di importo superiore a 1.000 euro.

L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa.

 Fatturazione elettronica (art. 25)

Viene anticipato al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, compresi gli enti locali.

Rimane fermo l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 6 giugno 2014 nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza ed assistenza.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche dovranno necessariamente riportare il CIG (Codice Identificativo di Gara) e/o il CUP (Codice Unico di Progetto).

 Crediti compensabili (art. 39)

Viene stabilizzata la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti commerciali certificati vantati verso le pubbliche amministrazioni per pagare le somme dovute in caso di ricorso agli istituti deflativi del contenzioso (quali, ad esempio, l'adesione al processo verbale di constatazione od all'invito al contraddittorio, l'accertamento con adesione, l'acquiescenza, la definizione agevolata delle sanzioni, la conciliazione giudiziale, la mediazione tributaria). È stato, infatti, eliminato il limite temporale presente nel DL 35, che circoscriveva l'opportunità ai soli crediti maturati fino al 31 dicembre 2012.

 

07 maggio 2014 
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