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Riapertura termini indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale
03-06-2014
 Riapertura termini indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale

  CONFCOMMERCIO, da tempo, sostiene la necessità di forme d'intervento a sostegno dei commercianti.

Al riguardo, nell'ambito delle azioni dirette a tutelare i propri associati, già dal 1996 CONFCOMMERCIO ha ottenuto l'introduzione di un ammortizzatore sociale autofinanziato, gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi, a favore degli operatori  commerciali e turistici costretti a cessare anticipatamente l'attività. Mediante tale strumento,  molti imprenditori dei nostri settori, colpiti dall'evoluzione in atto nel mercato della distribuzione, hanno potuto percepire una forma di sostegno al reddito che li ha accompagnati fino al momento del pensionamento.

 Tale forma di intervento, tuttavia, è cessata alla fine del 2011 e la nostra Confederazione nazionale si è, di conseguenza, adoperata per favorirne il ripristino.

 Nell'ambito della legge di stabilità 2014 è stato, pertanto, approvato un emendamento, predisposto da CONFCOMMERCIO, per prorogare il predetto intervento fino al 2016, al fine di evitare che i soggetti che avessero cessato anticipatamente l'attività dal 2012 in poi,  si trovassero nella condizione di essere privi sia di pensione che di reddito.

 Con la medesima norma, inoltre, CONFCOMMERCIO ha ottenuto anche che l'erogazione del predetto ammortizzatore sociale fosse corrisposta fino al conseguimento dei nuovi e più rigorosi requisiti anagrafici per la pensione introdotti dalla riforma Fornero. Ciò, anche in questo caso, per  evitare che i soggetti in questione si trovassero, per alcuni periodi, senza indennizzo e senza pensione.

 

Infine, CONFCOMMERCIO è intervenuto sulla Direzione Generale INPS per far sì che il provvedimento fosse reso al più presto operativo al fine di rendere il beneficio concretamente fruibile dagli interessati.

 A tal fine, evidenziamo, quindi, di seguito, gli aspetti tecnici del provvedimento in esame, sulla base delle istruzioni operative emanate dall'INPS.

 

n RIAPERTURA TERMINI

 

Com'è noto, la legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto  la riapertura dei termini per la concessione dell'indennizzo a favore delle aziende commerciali che si trovino in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 207/1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016.

Le nuove  domande di indennizzo potranno essere presentate fino al  31 gennaio 2017.

 

n DESTINATARI

Il provvedimento in esame ha, pertanto, ricompreso, nel periodo di maturazione dei requisiti per l'indennizzo, anche quello che andava dal 1/01/2009 al 31/12/2011.

Pertanto, dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:

 a)    soggetti che maturano i requisiti di cui al decreto legislativo  n. 207/1996 nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016;

 

b)    soggetti che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione, nel periodo  1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o la stessa era stata respinta dopo il 31 gennaio 2012.

 La decorrenza degli indennizzi è fissata al 1° febbraio 2014 (primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge 147/2013).

 

n SCADENZA INDENNIZZI

 La scadenza degli indennizzi è prevista al compimento dell'età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita, di seguito indicata:

- per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012

63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31dicembre 2013

63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31dicembre 2015

64 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31dicembre 2017

65 anni e 9 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita.

 

- per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31dicembre 2015

66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita.

 

L'erogazione dell'indennizzo spetta per tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età  pensionabili previste per la vecchiaia sopra descritte.

 Si rammenta che, a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, qualora risultino soddisfatti i requisiti di legge per il diritto a tale trattamento.

 Proroga degli indennizzi sospesi per raggiungimento da parte dei titolari dell'età massima di 61 anni e 6 mesi - se donne - e di 66 anni e 6 mesi - se uomini

 Considerato che l'INPS aveva in precedenza cessato l'erogazione degli indennizzi ai titolari della prestazione in esame che avevano raggiunto l'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne, alla luce della nuova normativa i predetti indennizzi sono prorogati fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le suddette età pensionabili,  adeguate agli incrementi della speranza di vita.

 La proroga in esame non si applica ai soggetti già titolari di pensione INPS o a carico di altro ente pensionistico o che acquisiscano la titolarità della pensione prima della scadenza dell'indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore.

 Ai fini dell'applicazione della citata proroga, l'INPS procederà comunque  d'ufficio al riesame delle domande sospese con eventuale riconoscimento degli arretrati dal momento della sospensione della prestazione.

 In ogni caso, l'Istituto verificherà l'assenza di ripresa dell'attività di lavoro dipendente od autonomo, anche mediante apposita dichiarazione di responsabilità.

 Per le istanze di proroga, è disponibile la domanda telematica di ricostituzione on line, sia per il cittadino che per il patronato. Il modello AP96 non è pertanto più utilizzabile.

 Proroga indennizzi fino data decorrenza pensione vecchiaia periodo 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2007

 Gli indennizzi concessi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007 ed ancora in pagamento al 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, qualora i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

 n PROROGA ALIQUOTA FINANZIAMENTO

 Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, è stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2018 dell'aliquota contributiva aggiuntiva (0,09 per cento)  dovuta da tutti gli iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti attività commerciali.

 Per  agevolare la comprensione dei principali aspetti normativi ed operativi della nuova disciplina,  trasmettiamo, di seguito,  una apposita scheda riepilogativa.

Messaggio INPS n. 4832 del 21.5.2014

Com. Direzione Generale  prot. 005503 del 20.12.2013

 

INTERVENTI PER LE AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI

 

 

Riferimenti normativi

Decreto legislativo  28.3.1996, n.207
Legge 31.12.2004, n.311, art.1, comma 272
Legge 28.12.2001, n. 448, art. 72 (Finanziaria 2002)
Decreto legislativo 28.3.96, n. 207
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.59, comma 58 (coll.Finanziaria 1998)
Legge 28.1.2009, n.2 art.19 ter
Legge 4.11.2010 n. 183, art. 35
Legge 27.12.2013 n.147,  art.1, comma 490

 

Validità della disciplina

1.1.2009 - 31.12.2016 (Termine ultimo per presentare la domanda: 31.1.2017)
Proroga indennizzo per soggetti già fruitori al 31.12.2011

 

Beneficiari

Titolari e coadiutori dei seguenti settori di attività:

- commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante;

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abbinata alla vendita al dettaglio

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

- agenti e rappresentanti di commercio

 

Requisiti e condizioni

- Età, per donne e uomini,  nel limite massimo di 3 anni prima di quella richiesta, volta per volta, per la pensione di vecchiaia.  

- Almeno 5 anni di contributi nella gestione esercenti attività commerciali.  

- Cessazione definitiva dell'attività commerciale.

- Riconsegna autorizzazione amministrativa.

- Comunicazione al Comune di cessazione dell'attività (per gli esercizi di vicinato)

- Cancellazione del titolare dal registro delle imprese.

- Cancellazione  del  titolare   dal registro   degli  esercenti il  commercio   (R.E.C.), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

 

Misura e durata del beneficio

 L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione. Per il 2014, tale importo è fissato a € 501,38.

L'indennizzo viene riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.

 

Incompatibilità

L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente od autonoma.

Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni.

 

Requisito contributivo per la pensione

Il periodo di indennizzo sarà considerato utile per il raggiungimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione

 

Onere contributivo

Fino al 31.12.2018, versamento di un contributo aggiuntivo dello  0,09% a carico degli  iscritti alla gestione  pensionistica dei commercianti presso l'INPS.

 

Domanda

La domanda per l'indennizzo deve essere presentata all'INPS in via telematica.  L'istruttoria e la decisione sono demandate alla competente sede locale dell'INPS. I provvedimenti negativi e gli eventuali ricorsi vengono sottoposti all'esame del Comitato della Gestione pensionistica dei commercianti presso l'INPS. 

Ai fini dell'applicazione della citata proroga, l'Inps procederà d'ufficio al riesame delle domande sospese nel periodo 2009-2011, con eventuali arretrati. 

     

 

I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o delucidazione in merito al n 010 55 201.


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