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Accordo per il credito 2015 – ulteriori precisazioni
20-07-2015
Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni si ricorda che l’Accordo per il credito 2015 comprende le seguenti iniziative, che riprendono alcune misure già realizzate in passato con adeguamenti al nuovo contesto normativo, regolamentare e di mercato: 
 
1.   "Imprese in ripresa", in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
2.   "Imprese in sviluppo", per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
3.   "Imprese e PA", per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
 
Desideriamo fornire alcune specificazioni, in particolare relativamente all'iniziativa "Imprese in ripresa".
 
Riguardo a tale iniziativa, così come previsto dall'Accordo, l'ABI ha provveduto ad informare la Banca d'Italia in merito ai suoi contenuti, affinché questi ultimi siano portati all'attenzione dell'Autorità di vigilanza europea. L'iniziativa, al pari delle altre misure previste, è da considerarsi comunque valida ed efficace a partire dallo scorso 31 marzo ed è immediatamente operativa per le banche aderenti.
 
Imprese ammissibili
 
Al pari delle precedenti iniziative, l'Accordo è rivolto alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Possono beneficiare delle operazioni previse dall'Accordo, tutte le PMI operanti in Italia, comprese quelle che presentino temporanee difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni  (imprese "in bonis").
 
Operazioni di sospensione dei finanziamenti
 
Ai sensi del paragrafo 1, punto A.1, dell'iniziativa "Imprese in ripresa", sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, per un periodo di 12 mesi, le quote capitale delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.
 
La presentazione delle domande da parte delle imprese beneficiarie può avvenire mediante il modello appositamente predisposto dall'ABI ovvero sulla base della modulistica resa disponibile dalle singole banche aderenti.
 
Tutte le operazioni di mutuo ipotecario e non, di qualunque specie rientrano nell'ambito applicativo dell'Accordo, sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Risultano ammissibili anche i mutui in origine a breve termine e successivamente allungati in virtù di accordi contrattuali tra banca e impresa, a condizione che tale allungamento non sia stato concesso nei 24 mesi precedenti la richiesta di attivazione dell'iniziativa "Impresa in ripresa".
 
Quanto alla durata del mutuo, per "operazioni a breve termine" si intendono le operazioni di durata non superiore a 18 mesi. Ne consegue che i mutui aventi durata originaria superiore a tale periodo rientrano nell'ambito applicativo dell'Accordo.
 
Ai fini dell'ammissibilità alle operazioni di sospensione di mutui e leasing, i finanziamenti devono risultare in essere al 31 marzo 2015, data di firma dell'accordo e non aver già fruito di sospensione o allungamento – anche concessi discrezionalmente alla banca al di fuori di accordi ABI – nell'arco dei 24 mesi precedenti, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse in via generale quali, ad esempio, le sospensive del pagamento  delle rate che sono state previste per via normativa a seguito di eventi calamitosi come terremoti o alluvioni. Il periodo di 24 mesi decorre dal giorno successivo a quello di perfezionamento della precedente operazione di sospensione o allungamento.
 
Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva prevista anche i finanziamenti e le operazioni di leasing assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi sempre che l'ente erogatore abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolata, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'originario piano di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato a seguito dell'operazione di sospensione.
 
Per quanto riguarda le condizioni economiche applicabili alla realizzazione delle operazioni di sospensione, queste sono realizzate allo stesso tasso previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive, nel caso in cui:
 
·         l'impresa non registra difficoltà nel rimborso del prestito;
·         l'impresa manifesta difficoltà di rimborso del finanziamento ma quest'ultimo è assistito dalla copertura del Fondo PMI o di altra garanzia equivalente (ovvero che consente l'applicazione di un coefficiente di ponderazione dello 0% sulla quota di esposizione coperta), inclusa la garanzia di un Confidi che è, a sua volta, controgarantito dal menzionato Fondo;
·         l'impresa manifesta difficoltà di rimborso del finanziamento ma su quest'ultimo può essere acquisita ex novo la copertura del Fondo PMI. Al riguardo, l'ABI e le altre Parti firmatarie dell'accordo hanno rappresentato al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di prevedere la possibilità di acquisizione della garanzia del Fondo PMI su finanziamenti già in essere che, ad oggi, resta tuttavia preclusa come da Circolare MCC n. 10/2015.
 
In tutti gli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d'interesse che non dovrà comunque risultare superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell'operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d'interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l'impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca. Alle imprese non possono essere addebitate commissioni, spese di istruttoria e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione, dei quali la stessa banca dovrà fornire adeguata evidenza.
 
Operazioni di allungamento dei finanziamenti
 
Con riferimento alle caratteristiche delle operazioni di allungamento dei finanziamenti, si sottolinea che sono ammissibili alla richiesta i mutui che risultino in essere alla data del 31 marzo 2015 ed in relazione ai quali non sia stato già ottenuto un allungamento di mutuo o una sospensione nell'arco dei 24 mesi precedenti, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse in via generale.
 
Per quanto riguarda le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, si precisa che tale facilitazione è riservata alle anticipazioni sui crediti che alla scadenza non sono stati onorati dal debitore principale, dando vita ad insoluti. Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione dell'Accordo le anticipazioni non ancora giunte a scadenza. Al riguardo, le banche dovranno prevedere adeguati margini temporali affinché l'impresa, che abbia registrato un insoluto, possa richiedere l'attivazione della misura, senza compromettere il rapporto bancario.
 
Per quanto concerne le condizioni economiche applicabili alle operazioni di allungamento, è previsto che le operazioni siano realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario qualora l'impresa richiedente, entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento richiesto, avvii alternativamente processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale dell'azienda.
 
In caso di mancato avvio, ovvero di mancata conclusione, nei termini previsti, di uno dei processi anzidetti, la banca valuterà la revisione del tasso d'interesse applicato all'operazione di allungamento (inteso come piano di ammortamento residuo rispetto al momento nel quale la banca appura che l'impegno non è stato rispettato), secondo quanto specificato nel contratto di allungamento stipulato con il cliente.
 
Nei casi diversi da quelli segnalati, la banca valuterà l'eventuale variazione del tasso d'interesse applicabile all'operazione di allungamento che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. Al riguardo, è stato concordato che l'incremento del tasso d'interesse non possa di norma superare il livello di 100 punti di base.
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