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Decreto Legge n. 158/2012 – Norme sui giochi e in materia di sicurezza alimentare
27-09-2012
Decreto Legge n. 158/2012 – Norme sui giochi e in materia di sicurezza alimentare
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2012 il Decreto Legge n. 158/2012, in materia sanitaria, concernente “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”.
 
Va innanzitutto detto che, rispetto alla prima formulazione annunciata del provvedimento, è stata evitata, anche per gli interventi della FIPE,la tassa sulle bibite gassate, nonché il divieto di installazione di apparecchi da gioco entro 500 metri da scuole, ospedali e altri luoghi frequentati principalmente da minori.*
 
In ogni caso, il Decreto in questione contiene alcune norme di interesse per i pubblici esercizi, in particolare quelle riguardanti la vendita del tabacco ed il contrasto alla ludopatia, nonché quelle in materia di sicurezza alimentare.
 
Per quanto riguarda le nuove norme sul tabacco, in primo luogo l’articolo 7 del Decreto introduce il divieto di “vendita o somministrazione” dei prodotti del tabacco ai minori di 18 anni, aumentando così il limite di età, precedentemente stabilito in 16 anni, prevedendo anche delle sanzioni per coloro che violano tale divieto, che arrivano alla sanzione pecuniaria fino a 2.000,00 euro e alla sospensione per tre mesi della licenza all’esercizio dell’attività, in caso di reiterazione.
 
Inoltre, viene introdotto l’obbligo per l’esercente, che vende prodotti del tabacco, di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
 
Le disposizioni descritte avranno efficacia dal 1° gennaio 2013.
        
Le norme di contrasto alla ludopatia, invece, che riguardano i pubblici esercizi, sono quelle relative agli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera a) dell’art. 110 del T.U.L.P.S. gli unici installabili in tali esercizi (cosiddette newslots).
 
In particolare, il comma 5 dell’articolo 8 del Decreto Legge stabilisce che devono essere applicate sugli tali apparecchi delle formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, pena una sanzione pecuniaria pari a 50.000,00 euro irrogata al titolare della sala.
 
Altre norme di contrasto alla ludopatia riguardano il divieto di messaggi pubblicitari relativi a giochi con vincite in denaro nel corso di trasmissioni radio o TV,  spettacoli teatrali o cinematografici, rivolti principalmente ai giovani, nonché il divieto degli stessi su giornali, pubblicazioni, in trasmissioni radio e TV, rappresentazioni teatrali e cinematografiche e via internet, in cui si trovi anche solo uno di questi elementi: incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica, presenza di minori, assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dal gioco, dell’indicazione della possibilità di consultare le note sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, successivamente alla prevista incorporazione, dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nonchè dei singoli concessionari, ovvero disponibili presso i punti di raccolta giochi.
 
Anche tali disposizioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2013.
 
Sempre in tema di gioco, viene poi previsto che l’AAMS pianifica almeno 5.000 controlli all’anno, specificatamente destinati al contrasto del gioco minorile, negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) del Tulps e che gli agenti di Polizia locale possono segnalare all’AAMS le violazioni in materia di giochi riscontrate durante la loro ordinaria attività di controllo.
 
Inoltre l’AAMS provvederà a pianificare la progressiva ricollocazione degli apparecchi citati, che risultano vicini a istituti scolastici, strutture ospedaliere e sanitarie, luoghi di culto, ma tali ricollocazioni opereranno in relazione alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in oggetto.
 
Pertanto, sarà impegno della FIPE monitorare l’iter legislativo della norma e fare quanto possibile per mitigarne la portata.
        
Infine, ulteriori norme di interesse riguardano la sicurezza alimentare.
 
* ad eccezione delle Regioni in cui è stata emanata una legge regionale che disponga diversamente. Infatti in Liguria vi è una l.r. lan.17/2012 che dispone una distanza di mt. 300
 
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