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Dal 1° gennaio 2018 obbligo utilizzo sacchetti biodegradabili e compostabili per gli alimenti sfusi Sanzioni da 2500 a 25000 €
02-01-2018
 Dal 1° gennaio 2018 Obbligo Utilizzo Sacchetti biodegradabili e compostabili per gli alimenti sfusi

Sanzioni da 2500 a 25000 €

 Dal 1° gennaio 2018 i sacchetti ultraleggeri utilizzati come “sportine” per gli alimenti sfusi (ad es. quelle utilizzate nei reparti ortofrutta, quelle che contengono gli incarti con la carne e il pesce, quelle bucate per il pane), dovranno essere di materiale biodegradabile e compostabile.

Gli stessi sacchetti dovranno essere ceduti a pagamento e il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare nello scontrino fiscale.

Le sanzioni, in caso di violazione di queste norme sono pesantissime: da 2.500 a 25.000 euro.

Un emendamento alla legge di Stabilità, sollecitato dalla Federazione, che modificava il regime sanzionatorio riducendo a 50 euro la multa in caso di mancata indicazione dell’importo del sacchetto sullo scontrino fiscale, è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto estraneo ai contenuti della manovra.

 

Di seguito riportiamo la risposta di Assobioplastiche al seguente quesito inviato anche all’Ufficio legislativo del ministero dell’Ambiente:

"Si chiede se tra i sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, che saranno banditi a partire dal 1° gennaio p.v. secondo una percentuale crescente di carbonio biobased, rientrano non solo quelli utilizzati nel settore ortofrutta ma anche quelli delle macellerie, panetterie e pescherie e se per tali sacchetti si intendono solo quelli che vanno a diretto contatto con l'alimento o se rientrano anche quelli di confezionamento di uno o più prodotti imballati (ad esempio, quelli bucati per il pane oppure le sportine che contengono l’incarto con la carne o il pesce)”.

Questa la risposta pervenuta da Assobioplastiche:

Né la direttiva 2015/720, né la legge nazionale di recepimento (art. 9 bis d.l. Mezzogiorno n. 91/2017 di modifica del Testo Unico Ambientale), limitano il campo di applicazione delle norme sulle borse ultraleggere ai reparti ortofrutta. Tali norme valgono dunque per tutte le borse utilizzate a fini di igiene o per alimenti sfusi, compresi gli ulteriori reparti menzionati, per i quali la normativa non prevede alcuna esenzione. Sempre a quanto risulta all'Associazione anche il ministero dell’Ambiente ha già avuto modo di chiarire tale aspetto rispondendo ad analogo quesito e confermando per l'appunto l'assenza di esenzioni per i predetti reparti cui dunque si applicano le medesime norme valevoli per le borse utilizzate nel reparto ortofrutta. Per quanto riguarda il secondo quesito, è opinione dell'Associazione - ovviamente da verificare sul campo considerato che manca ancora una casistica applicativa delle nuove norme sulle borse ultraleggere - che rientrino nella definizione di borse ultraleggere anche le sportine che contengono l’incarto con la carne, o il pesce, etc. Il testo della legge infatti, nel definire le borse ultraleggere, parla non solo di "alimenti sfusi", ma anche di borse "a fini di igiene", tra cui sembrerebbero rientrare proprio le sportine da lei menzionate (gli stessi lavori preparatori della direttiva citata militano in questo senso essendo stata respinta la proposta finalizzata ad esentare le borse per la carne, il pesce, etc.)".

Va sottolineato, in attesa di una risposta ufficiale del ministero dell’Ambiente, che l’ufficio Legislativo dello stesso, in via informale, ha tenuto a chiarire alcuni aspetti che ricalcano l'interpretazione fornita da Assobioplastiche. Il Ministero ha sottolineato, inoltre, come i fogli di plastica inseriti per separare gli alimenti non rientrano nell’ambito di applicazione del divieto di commercializzazione che si riferisce espressamente alle sole borse/sacchetti e non ai singoli fogli sfusi.
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