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Borse di plastica – Approfondimenti e chiarimenti
12-02-2018
 Borse di plastica – Approfondimenti e chiarimenti

 Alla luce dei recenti aggiornamenti normativi e del dibattito sollevato sul tema delle borse di plastica, nonché delle richieste di chiarimento pervenute ai nostri uffici e rilevate anche su strumenti quali, ad esempio, la stampa locale, intendiamo con la presente fornire alcuni elementi di chiarezza.

Dal 1° gennaio 2018 le sportine di plastica per la spesa alimentare sfusa non potranno più essere omaggiate ai clienti ma saranno cedute esclusivamente a pagamento e con l’indicazione di una distinta voce di spesa sullo scontrino fiscale o fattura.

L’obbligo di far pagare le sportine e i sacchetti di plastica e di esporne la voce di acquisto distinta per ogni singola unità sullo scontrino fiscale, riguarda sia le borse monouso che quelle riutilizzabili. L’aliquota IVA applicabile alla cessione delle borse di plastica è quella del 22%. Nello scontrino fiscale che viene rilasciato al momento dell’acquisto dovrà essere indicato, distintamente, sia il costo della merce comprata sia il costo della borsa di plastica.

Restano escluse dall’obbligo della normativa in oggetto le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e di materiali diversi dai polimeri.

È stato riconfermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) ed è stato introdotto, come detto, il divieto di cessione gratuita degli stessi (cosiddetti pricing). La norma prevede e conferma la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio applicabile in caso di non rispetto delle disposizioni di legge.

La principale novità introdotta dal 1° gennaio 2018 è quindi relativa ai sacchetti di plastica ultraleggeri (sotto i 15 micron di spessore), richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta) che dovranno essere ora non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased. Anch’essi poi potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento.

Ulteriori novità riguardano le informazioni che devono essere rese ai consumatori e l’apposizione di diciture identificative sulle borse fornite da parte dei produttori ai commercianti.

 Per rendere più agevole la comprensione del completo quadro normativo per tutti i settori, si allegano:

·        un vademecum relativo alle tipologie di borse e sacchetti da utilizzare;

·        una guida per riconoscere i sacchetti effettivamente conformi.

 Ci preme evidenziare quindi come le novità normative introdotte a gennaio facciano riferimento principalmente alle borse per gli alimenti sfusi, ma che l’intero impianto normativo di riferimento preveda importanti disposizioni, con relative pesanti sanzioni, per tutti i settori.

 

 
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