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CORONAVIRUS Covid-19: Indicazioni comportamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
03-03-2020

Gentile Associato,

In considerazione dei recenti eventi verificatisi sul nostro territorio nazionale e della conseguente situazione di emergenza epidemiologica, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sulle implicazioni che tale stato può produrre in ordine agli adempimenti prevenzionali in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione agli obblighi specifici in capo al datore di lavoro, quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione nei riguardi dei propri dipendenti.

Deve essere premesso, al riguardo, che il presupposto per l’applicazione della vigente normativa prevenzionale ai casi di specie è che l’esposizione a rischio biologico sia direttamente riconducibile alla funzione del processo lavorativo.

Ci si trova oggi in presenza di un rischio particolare ed anomalo e, soprattutto, causato da fattori esterni, estranei e non intrinseci rispetto alla peculiare natura dell’attività posta in essere dal datore di lavoro.

Riteniamo comunque necessario che ciascun datore di lavoro provveda responsabilmente ad assumere tutte le iniziative idonee alla corretta gestione del nuovo rischio manifestatosi.

Misure di prevenzione e tutela

In conformità a quanto sopra esposto, si ritiene generalmente sufficiente che – in assenza di diverse e specifiche indicazioni ministeriali - ciascun datore di lavoro adotti, in aderenza a quanto disposto dall’articolo 2087 del cod. civ. e in collaborazione con il medico competente, ove previsto, tutte quelle misure preventive, prudenziali e cautelative, idonee ad assicurare la salubrità degli ambienti, quali l’installazione di erogatori di gel antibatterici, l’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti e simili accorgimenti, senza che questi abbiano comunque carattere cogente.

Un aspetto da tenere in particolare considerazione riguarda l’informazione ai lavoratori e l’aggiornamento degli addetti al primo soccorso aziendale.

Sotto il primo aspetto occorrerà spiegare ai lavoratori, anche mediante affissione di apposite locandine, l’importanza di lavarsi frequentemente le mani; di evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali; di non recarsi al pronto soccorso, in ospedale o dal medico in caso di sospetto contagio, ma attendere i servizi sanitari di pronto soccorso, ecc..

In relazione invece al primo soccorso aziendale, occorrerà provvedere a trasferire agli addetti informazioni specifiche per la gestione di eventuali casi sospetti, come l’isolamento immediato del lavoratore in zone identificate e chiamata immediata dei soccorsi esterni, senza intervenire direttamente.

Tutte queste iniziative precauzionali, eventualmente da integrare all'interno del documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR), si ritengono giuridicamente necessarie solo nei casi di attività localizzate in aree definite a rischio contagio (c.d. aree rosse).

In tutte le altre aree tali misure possono essere considerate solo come opportune ma non giuridicamente obbligatorie.

Misure di ordine organizzativo

Le misure di prevenzione non riguardano solo l’ambito strettamente igienico sanitario – la pulizia dei luoghi di lavoro, l’addestramento del personale, le informazioni comportamentali per i lavoratori, i controlli periodici - ma investono anche aspetti di natura organizzativa.

Sotto questo profilo dovranno essere riviste le modalità relative alla logistica e alla mobilità del personale, limitando del caso gli spostamenti dei dipendenti verso le “zone a rischio” e potenziando il ricorso agli strumenti digitali che consentono di organizzare riunioni ed incontri di lavoro anche senza la necessità della presenza fisica.

Vanno poi introdotti meccanismi in grado di controllare l’eventuale ingresso di soggetti (fornitori, consulenti, clienti) potenzialmente a rischio.

Di fondamentale importanza è anche l’interlocuzione costante con il personale chiedendo tutte le informazioni che possono essere utili ad identificare eventuali pericoli e fornendo anche per iscritto tutte le istruzioni e le indicazioni che possono essere utili a ridurre l’esposizione al rischio.

Lavoro agile (Smart working)

Il DPCM del 25 febbraio 2020, all'art. 2, detta ulteriori precisazioni per il ricorso al lavoro agile come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81.

Viene disposta la sua applicabilità in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali legislativamente previsti.

Gli obblighi di fornire l’informativa in tema di sicurezza sul lavoro agile al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possono essere ottemperati anche in via telematica utilizzando il modello reso disponibile dall’INAIL e pubblicato sul sito dell’Istituto, che per comodità si allega.

I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

Sede:

Genova - Via Cesarea 8 – 010 5520.242 - 211 - 253

Delegazioni:

Sestri Ponente - Via Rossi 1a/1 - 0105520281

Chiavari  - C.so Garibaldi 32 – 0185 309558

Rapallo - C.so Italia 36/14 – 0185 57418

Recco  - Via XX Settembre 5/3 – 0185 721189

Santa Margherita Ligure - Via XXV Aprile 27/1 – 0185 283468

Sestri Levante - Via Fico 36/1 – 0185 42435

 

scaica il decalogo diffuso dal Ministero della Salute
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