DECRETO BALDUZZI SULLE LUDOPATIE (D.L. 158/2012, CONVERTITO CON LEGGE 189/2012)
IMPORTANTE: ENTRATA IN VIGORE: 1 GENNAIO 2013
OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEI CARTELLI DI AVVERTIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI
L’art. 7, comma 5 del Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012 convertito con legge 189/2012) impone l’obbligo di esporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro (es. gratta e vinci) nonché le relative probabilità di vincita.
Le medesime formule devono essere applicate:
· sugli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) TULPS;
· su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono istallati i videoterminali di cui all’art 110, c. 6 lett. b) del TULPS, nonché nei punti vendita in cui si esercita l’attività di scommesse in via principale.
I titolari dei locali di cui sopra sono altresì tenuti ad esporre all’ingresso ed all’interno dei locali il materiale informativo predisposto dalle ASL diretto ad evidenziare i rischi collegati al gioco e a segnalare la presenza dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie collegate alla GAP (Gioco d’Azzardo Patologico).
Tali disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2013. Segnaliamo che il Governo aveva presentato un emendamento al DDL Stabilità contenente una proroga al 30 giugno 2013, poi non approvata.
Per le violazioni, il successivo comma 6 prevede la sanzione di euro 50.000,00 (cinquantamila) che, per le violazioni relative agli apparecchi da gioco, si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi, ovvero al pubblico esercizio.
Al fine di evitare di incorrere nella pesante sanzione prevista, si invitano gli esercenti a:
· applicare alle macchine da gioco le formule di avvertimento (fornite dai concessionari);
· esporre, all’ingresso ed all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla propria ASL competente per territorio (che Vi potrà anche essere fornito dal concessionario).
In mancanza dell’apposizione di tale materiale informativo, è consigliabile disattivare gli apparecchi onde evitare la contestazione dell’illecito.
Gli uffici della segreteria FEPAG-ASCOM (tel. 010 5520215 – 55201) sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.