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COMUNICAZIONE ALL’INAIL NOMINATIVO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

COMUNICAZIONE ALL’INAIL

NOMINATIVO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

 

Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs n. 106/2009 all’art. 18 c. 1 aa) del d.lgs n. 81/2008, l’obbligo a carico dei datori di lavoro o dei dirigenti di comunicazione all’INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non ha più cadenza annuale, ma “una tantum”, ossia va effettuata in occasione della nomina e va ripetuta solo in caso di nuova elezione o nuova  designazione di un RLS differente da quello segnalato.

Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito INAIL, seguendo le istruzioni operative indicate sul portale dell’Istituto.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici l’inserimento della comunicazione relativa al nominativo RLS non potesse avvenire on line, si dovrà inviare la comunicazione tramite PEC della sede INAIL competente individuata attraverso il codice ditta, allegando copia della schermata di errore restituita dal sistema e utilizzando lo specifico modello scaricabile dal sito.

Per le imprese con più unità produttive, si chiarisce che dall’8 gennaio 2013 i soggetti obbligati alla comunicazione dovranno prima provvedere all’inserimento dei dati dell’unità produttiva e poi accedere alla procedura di comunicazione del RLS.

Precisiamo che questo adempimento riguarda soltanto la comunicazione del RLS aziendale, mentre per le aziende che si avvalgono del RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale), l’INAIL non ha ancora provveduto a fornire le istruzioni operative per la comunicazione.

I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario (010 5520253-211).


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