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D.L. Balduzzi sulla salute – Somministrazione e vendita di alcolici attraverso distributori automatici, nelle ore notturne e limiti di età
10-01-2013
D.L. Balduzzi sulla salute – Somministrazione e vendita di alcolici attraverso distributori automatici, nelle ore notturne e limiti di età
 
Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, desideriamo fornire ulteriori approfondimenti sulle nuove norme che riguardano la somministrazione e la vendita di alcolici.
 
In particolare, per quanto riguarda i distributori automatici, l’art. 7 del D.L. Balduzzi ha aggiunto un comma all’art. 689 del codice penale, prevedendo che “la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma (somministrazione alcolici a minori di 16 anni), attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora si presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici”.
 
Ora, la Cassazione, con la sentenza n. 11845 del 2006 (allegato 1), conformemente a quanto già affermato dal Ministero dell’Industria con la circolare del 9 gennaio 2001 n. 500254 (allegato 2), ha espressamente differenziato la fattispecie della somministrazione mediante distributori automatici da quella della vendita medianti tali distributori.
 
Infatti, la Corte ritiene “che debba essere tenuta distinta la disciplina che concerne la vendita di prodotti alimentari tramite apparecchiature automatiche da quella di somministrazione dei medesimi prodotti a mezzo dei medesimi apparecchi. La prima vendita può essere effettuata sia in locali adibiti alla vendita di prodotti di vario genere (es. negozi di generi alimentari, di abbigliamento, etc.) sia in locali di ogni tipo non specificamente dedicati alla vendita (cinema, uffici, etc.), sia su aree pubbliche…Il secondo tipo di vendita invece viene effettuato in locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande che sono quelli che consentono il consumo in loco degli alimenti e delle bevande stesse…in tale ipotesi la vendita di alimenti attraverso apparecchiature automatiche costituisce soltanto una modalità di consegna del prodotto al consumatore per il consumo in loco diversa da quella della consegna al banco.
 
La Cassazione inoltre, ribadendo la distinzione tra vendita e somministrazione afferma che quest’ultima “esige un ‘quid pluris’, rispetto al commercio al minuto di alimenti e bevande, costituito dalla predisposizione di spazi e strutture che consentano all'acquirente di consumare ‘in loco’ i prodotti stessi”.
 
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene che per i distributori automatici che si trovano già nei pubblici esercizi, si applicherà il medesimo divieto di somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni (art. 689 c.p.), mentre per gli apparecchi che si trovano in altri luoghi, per coerenza sistematica, si applicherà il divieto di vendita ai minori di anni 18, previsto dal nuovo art. 14 ter della L. n. 125/2001, ferma restando la necessità in entrambi i casi di predisporre sistemi idonei alla rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori.
 
Tutto ciò a conferma della distinzione tra somministrazione di alcolici e alla vendita per asporto, che integrano due fattispecie diverse per le quali non è possibile applicare la stessa normativa.
 
Tale distinzione, inoltre, è stata anche più volte presa in considerazione dal legislatore stesso in relazione alla vendita e somministrazione di alcolici nelle ore notturne.
 
Infatti, sono previsti limiti di orari diversi a seconda della fattispecie presa in considerazione:
 
·           Pubblici esercizi: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 riforma Codice Strada 2010 - allegato 3).
·           Circoli privati: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 riforma Codice Strada 2010).
·           Distributori automatici sia in PE sia in altri luoghi: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7 (art. 14 bis L. 125/2001).
·           Spazi e aree pubblici: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 riforma Codice Strada 2010).
·           Esercizi di vicinato: divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6.
·           Aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A (superstrade): divieto somministrazione superalcolici, divieto vendita per asporto superalcolici dalle 22 alle 6, divieto di somministrazione alcolici dalle 2 alle 6 (Art. 14 L. 125/2001 - allegato 4).
 
Per quanto riguarda invece i limiti di età, il quadro normativo risulta così composto:
 
1.    Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 (art. 689, comma 1, c.p.);
2.    Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici (art. 689, comma 2, c.p.);
3.    Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici (art. 14 ter L. 125/2001);
4.    Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 14 ter L. 125/2001).
 
Si ribadisce che, in pratica, un esercente potrà mescere al tavolo o al banco una birra in bottiglia assicurandosi che il cliente abbia più di 16 anni, mentre se vorrà vendere la medesima bottiglia per asporto, dovrà assicurarsi che il cliente abbia più di 18 anni.
 
Per il quadro sintetico della normativa esposta vedere la tabella allegata (allegato 3).
 
Da ultimo si ricorda che, con l’art. 52, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) la pena prevista dall’art. 689 codice penale è stata modificata, pertanto, non è più previsto l’arresto per l’esercente in caso di violazione del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni, ma verrà applicata la pena pecuniaria della specie corrispondente da 516,46 a 2.582,28 euro o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ferma restando la sospensione dall’esercizio dell’attività in caso di condanna, prevista dall’art. 35 del codice penale già al primo evento.
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Allegati
Circolare Ministeriale
ALL. 2 - CIRCOLARE MINISTERIALE.pdf

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