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OBBLIGO DI SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2013
12-02-2013
OBBLIGO DI SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2013
I maniglioni antipanico devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e devono essere muniti di marcatura CE.
Ai sensi del D.M. 3 novembre 2004, in vigore da febbraio 2005, tutti i maniglioni senza marcatura CE installati lungo le vie di esodo nelle attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) devono essere sostituiti.
Secondo l’art. 5 di tale decreto i dispositivi non muniti di marcatura CE vanno sostituiti in caso di rottura, di sostituzione della porta, di modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
La scadenza per la sostituzione, quindi, era prevista entro febbraio 2011.
Il successivo Decreto 6 dicembre 2011 ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 novembre 2004 al 16 febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette a CPI: la nuova scadenza è quindi il 16 febbraio 2013.
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