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Canoni demaniali tra nuove e vecchie disposizioni
08-01-2014

Canoni demaniali tra nuove e vecchie disposizioni

 

 L’alluvione di notizie parlamentari sulla questione balneare, registrate nelle frenetiche ultime settimane del 2013, possono aver prodotto una confusione fra i nostri Associati sulle nuove disposizioni effettivamente introdotte rispetto a quelle che pure sono state oggetto di discussione ma che, invece, non sono state poi varate.

 

         A tal proposito si ritiene utile chiarire che non sono state varate dal Parlamento:

 

1.   la norma (proposta da vari parlamentari appartenenti a diverse formazioni politiche di maggioranza e di opposizione) che prevedeva l’alienazione dell’area di sedime dei manufatti insistenti sulle aree oggetto di concessione demaniale destinate all’offerta dei servizi;

2.   la norma (proposta dai deputati della Nuova Destra e da un PD) che prevedeva la costituzione di un diritto di superficie per 50 anni sulle stesse aree di cui al punto 1);

3.   la possibilità (proposta da alcuni senatori e approvata all’unanimità solo da quel ramo del Parlamento e, cioè, il Senato) di non smontare, alla fine della stagione balneare, i manufatti amovibili.

 

Infatti, per quanto riguarda la prima ipotesi normativa, in sede di esame della cd  legge di stabilità (A.S. n.1120, diventata legge 27 dicembre 2013 n. 147), il Governo non ha inserito la disposizione che prevedeva siffatta alienazione nel maxiemendamento sul quale ha posto la cd fiducia.

 

Analogamente, per quanto riguarda la seconda vicenda, in sede di conversione del decreto-legge cd Salva Roma (n. 126 del 31 ottobre 2013) al Senato era stata introdotto il comma 20 duodevicies che prevedeva a) l’aumento del 3 % dei canoni demaniali marittimi  per le aree demaniali marittime sulle quali insistono “manufatti amovibili”; b) la possibilità di mantenerli, senza periodico smontaggio e fino alla scadenza della concessione medesima.

 

Anche tale norma non è entrata in vigore perché l’intero decreto legge è stato ritirato dal Governo in sede di conversione alla Camera per cui è decaduto il 30 dicembre 2013 (avviso pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2013). Né, la stessa norma, è stata ripresentata nel decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151 che ha recuperato parti delle disposizioni del cd salva Roma (mille proroghe bis).

 

Le uniche nuove disposizioni normative introdotte dal Parlamento nello scorcio del 2013 con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, e quindi in vigore dal 1 gennaio 2014 sono state,

 

1.   l’ampliamento della proroga al 31 dicembre 2020 ex legge 25\2010 e ss.mm. anche alle tipologia concessorie «ad uso pesca, acquacoltura ed  attività'  produttive  ad essa connesse,» (comma 291); 
 
2.   la definizione delle controversie giudiziali pendenti al 30 settembre 2013 e riguardanti canoni e\o indennizzimediante il versamento:  a) in un'unica soluzione, di un importo, pari  al  30  per  cento delle somme dovute;  b) rateizzato fino a un  massimo  di  sei  rate  annuali,  di  un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore” (commi 732 e 733 in allegato). 
 
            Per quanto riguarda quest’ultima disposizione, i presupposti per poter usufruire della definizione agevolata sono:
 
a.    l’esistenza di un “procedimento  giudiziario  pendente  alla data del 30 settembre 2013”(la pendenza è data dall’avvenuta notifica dell’atto di citazione o dal deposito del ricorso e l’assenza di una sentenza definitiva anteriormente a tale data); 
b.    e avente ad oggettoil pagamento in  favore  dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze” (quindi non solo i canoni riguardanti le pertinenze e anche gli indennizzi).

 

            Per quanto riguarda, invece, le modalità per l’esercizio della definizione agevolata, è necessario
 
a.    la domanda di definizione; 
b.    che dovrà essere presentata entro  il  28  febbraio  2014;
c.    all’ente gestore e all’Agenzia del demanio”;
d.   dal soggetto  interessato  ovvero  del  destinatario  della richiesta di pagamento”;
e.    specificando quale delle facoltà previste vorrà avvalersi: se pagando il 30 % del “dovutoin un’unica soluzione entro i successivi sessanta giorni oppure il 60 % in sei rate annuali versando, sempre i successivi sessanta giorni, la prima rata e secondo “il piano approvato dall’ente gestore”;

 

            Mentre si decade dal beneficio nel caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni successivi alla scadenza della rata, gli effetti della domanda di definizione sono:
 
a)   la sospensione della controversia (che sarà, quindi di sei anni, nel caso dell’opzione rateale) fino all’integrale pagamento di quanto previsto;
b)   la sospensione degli “eventuali procedimenti amministrativi, nonché' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, oppure la  sospensione, la revoca o  la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone”;
c)    l’estinzione della stessa con il pagamento secondo le modalità prescritte.

 

Gli uffici della segreteria sono a disposizione per tutte le eventuali ulteriori delucidazione che si rendessero necessarie.
 

 

Legge di stabilità 2014 – Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013

 

… omissis …

 

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

 

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

 

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

 

 
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