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Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori - certificato penale del casellario giudiziale (D.Lgs. 39/2014)
10-04-2014
 Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori - certificato penale del casellario giudiziale (D.Lgs. 39/2014)

 Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 39/2014, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

 La norma prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 313/2002. Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.

 In merito al campo di applicazione la norma così formulata si rivolge alle sole figure professionali che hanno contatti “diretti e regolari con minori”. Secondo l’interpretazione di FIPE-CONFCOMMERCIO ciò che conta per verificare se ricorra o meno l’obbligo di richiesta da parte del datore di lavoro del certificato penale è la circostanza che l’attività comporti contatti con minori e che tali contatti siano “diretti e regolari”, non sporadici come possono essere quelli dell’assistente bagnanti di uno stabilimento balneare. Segnaliamo quindi che, nel settore dei pubblici esercizi, il provvedimento riguarda unicamente tutte quelle figure professionali che hanno a che fare con i minori come ad esempio animatori di feste per bambini o di mini club, assistenti bagnanti nei campi estivi e figure professionali similari assunte per svolgere attività esclusive in favore degli stessi.

 L’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha chiarito (ved. allegati 1, 2 e 3) che l'obbligo di procurarsi il certificato penale sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. L’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

 Esse – ribadisce il Ministero della giustizia – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.

 Dal 6 aprile 2014, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire, previo consenso del lavoratore interessato, il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, per taluno dei reati: 

·         prostituzione minorile (600-bis del codice penale);

·         pornografia minorile (600-ter del codice penale);

·         detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale);

·         iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale);

·         adescamento minorenni (609-undieces del codice penale).

 In aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato art. 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis. Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”.

 Si allegano a tal fine il modulo per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso del lavoratore (ved. allegato 4).

 Il Ministero della Giustizia chiarisce che nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che il datore di lavoro possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

 Segnaliamo infine la pagina realizzata dal Ministero della Giustizia "Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro" contenente le informazioni principali relative alla richiesta del nuovo certificato, previsto dalla normativa in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

 Per rassicurare le nostre imprese, FIPE ribadisce che, nel settore dei pubblici esercizi, il provvedimento riguarda unicamente tutte quelle figure professionali che hanno a che fare con i minori assunte per svolgere attività esclusive in favore degli stessi.

 

 
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