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Arbitro Bancario Finanziario
07-05-2014
 Lunedì 5 maggio 2014 presso la sede di Genova della Banca d’Italia Incontro illustrativo sull’istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario insieme alla Consigliera di Parità della Regione Liguria e alle Associazioni di Categoria.

 Si è tenuto lunedì pomeriggio nella prestigiosa sede della Banca d’Italia di Genova, grazie all’interessamento della Consigliera di Parità della Regione Liguria Valeria Maione, un incontro illustrativo riguardante l’istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario: un organismo - ancora poco conosciuto, ma sicuramente efficace ed accessibile – per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario tra intermediari finanziari e clientela (sia imprese che consumatori).

Alle imprenditrici intervenute, la dott.ssa Maria Teresa D’Annunzio del Nucleo per le attività di vigilanza della Banca d’Italia ha illustrato, in modo semplice ed esaustivo, sia l’attività sia le procedure per adire tale organismo dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Rispetto al ricorso al giudice si è quindi rivelato un sistema alternativo, più semplice, rapido (massimo 6 mesi per procedimento)  ed economico (solo 20 euro per accedervi).

La presidente Terziario Donna Ascom Luisa Cecchi Famiglietti intervenuta all’incontro sottolinea “l’importanza di tale istituto non solo per l’attività che porta avanti e per la straordinaria velocità con la quale riesce a dare riscontro, ma anche, proprio in virtù dell’accountability della Banca D’Italia e del suo ruolo di vigilanza, quale ulteriore strumento per una corretta uniformazione dei comportamenti bancari, a fronte di casi già risolti dall’ ABF e delle relative motivazioni”

Tra le materie più frequentemente oggetto di contenzioso per cui si ricorre all’ABF si riportano: investimenti bancari (“impieghi”) come la cessione del quinto dello stipendio e servizi di pagamento (carte di credito e bancomat). E’ possibile inoltre fare ricorso (per un valore massimo della controversia di 100.000 euro) anche in materia di recesso o mancato finanziamento in termini arbitrari, imprevisti, repentini, per modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (per le quali non è sufficiente una giustificazione generica ascrivibili alla crisi economica) e in merito ad aperture di credito in conto corrente.

Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili su sito www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le sedi della Banca d’Italia e naturalmente presso la sede Ascom Terziario Donna  
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