Prevenzione e controllo della legionellosi – Servizio ASCOM
05-10-2015
 Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi
E’ stato approvato, in sede di Conferenza Stato Regioni, il documento recante le "Linee
Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi", che riunisce, aggiorna ed integra in
un unico testo tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative:
• Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (G.U. 5 maggio 2000);
• Linee Guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico
ricettive e termali (G.U. 4 febbraio 2005);
• Linee Guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e
controllo ambientale della legionellosi (G.U. 5 febbraio 2005).
Le nuove Linee Guida sono emanate in attuazione del decreto legislativo 81/2008
“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che obbliga i datori di lavoro ad
attuare misure di sicurezza appropriate per prevenire i rischi e proteggere tutti i soggetti
presenti nei luoghi di lavoro e, rispetto alle precedenti Linee Guida del 2005, le nuove Linee
Guida assumono quindi un carattere di “obbligatorietà” che precedentemente non
avevano.
Facciamo comunque presente le Linee Guida sono contenute in un “accordo” tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il cui effetto giuridico è quello di
obbligare le parti stipulanti (Stato, Regioni e Province) ad ottemperare agli impegni assunti.
Pertanto, la mancata osservanza delle specifiche prescrizioni in esso contenute non è di per
sé sanzionabile, salvo recepimento con specifico provvedimento normativo nazionale o
regionale. E’ però sanzionabile il mancato inserimento del “rischio legionellosi”
all’interno del documento di valutazione dei rischi previsto dalla normativa sulla
sicurezza sul lavoro (artt. 17, 271 e 282 del D.Lgs. 81/2008) e la mancata adozione di
misure di gestione del rischio.
La legionella è un batterio molto diffuso in natura, associato alla presenza di acqua
(laghi, fiumi, sorgenti termali, ambienti umidi in genere). La legionella (da cui la denominazione
“legionellosi” dell'infezione contratta) può colonizzare gli ambienti idrici artificiali (reti
cittadine di distribuzione dell'acqua potabile, impianti idrici degli edifici, impianti di
climatizzazione, piscine, fontane etc.) che agiscono come amplificatori e disseminatori del
microrganismo.
Le misure di sicurezza dovranno essere realizzate a seguito del procedimento di
valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro. Il nuovo testo guida riporta una lunga
disamina dei fattori di rischio, delle modalità di trasmissione, dei luoghi, della frequenza della
malattia, del trattamento sanitario e clinico che a tali patologie viene riservato e definisce poi il
"Protocollo di controllo del rischio legionellosi" diviso in tre fasi sequenziali e correlate,
valutazione del rischio, gestione del rischio, comunicazione del rischio, con parti
specificamente dedicate alla valutazione dei rischi nelle strutture turistico ricettive, negli
stabilimenti termali e nelle strutture sanitarie.
Per una efficace prevenzione il gestore di ogni struttura turistico ricettiva è obbligato a
effettuare con periodicità (biennale, preferibilmente annuale) la valutazione del rischio
legionellosi.
La valutazione deve essere effettuata da una figura competente (es. igienista,
microbiologo, ingegnere con esperienza specifica) e le informazioni relative alla stessa e al
piano di controllo devono essere comunicate al responsabile della struttura per una efficace
informazione dei soggetti coinvolti nel piano di controllo. La valutazione del rischio è
fondamentale per acquisire le conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti e finalizzata ad
individuarne i punti critici.
Per assicurare una riduzione ed un controllo del rischio legionellosi è necessario che i
gestori delle strutture ricettive adottino le misure preventive riportate nel capitolo 4 delle
Linee Guida in questione. Per le strutture a funzionamento stagionale, il campionamento
dovrà comunque essere sempre effettuato prima della loro riapertura.
Per quanto riguarda il rischio per altre categorie di lavoratori, nelle Linee Guida viene
evidenziato che in considerazione del numero elevato, non è possibile definire tutte le attività
lavorative che possono presentare un rischio di legionellosi e la frequenza di tale patologia nei
luoghi di lavoro non può essere facilmente stimata in quanto non sono disponibili statistiche.
In letteratura vengono comunque riportati i casi di legionellosi verificatisi nelle categorie:
• vigili del fuoco ed altri operatori operanti nel pubblico soccorso e difesa civile;
• movimentatori di terra, minatori;
• lavoratori industria automobilistica;
• personale addetto a manutenzione/pulizia impianti distribuzione e trattamento delle acque
di depurazione;
• addetti alle piattaforme di trivellazione;
• addetti alla pulizia di turbine nell'industria;
• giardinieri;
• personale addetto alla pulizia manutenzione di vasche idromassaggio;
• operatori ecologici per la pulizia delle strade con acqua a pressione;
• lavoratori delle cave di marmo;
• addetti alla pulizia negli autolavaggi.
Nelle Linee Guida viene poi ricordato che il datore di lavoro ha l'obbligo di considerare
che il rischio di legionellosi può riguardare sia i propri lavoratori, sia coloro che
frequentano ciascun sito di sua responsabilità e pertanto viene ribadito l'obbligo di
effettuare una valutazione del rischio – revisionandola almeno ogni tre anni, salvo
disposizioni più restrittive – al fine di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo.
ASCOM-CONFCOMMERCIO ha predisposto un apposito servizio per consentire
alle Aziende di affrontare al meglio tale adempimento. In merito i nostri uffici (tel. 010
55201) sono a completa disposizione per ogni informazione.
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