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IMPORTANTE - Cessione dei prodotti agricoli e alimentari (art. 62 Decreto Liberalizzazioni)
24-10-2012
Di seguito si riporta una sintesi dei principali aspetti applicativi.
 
CAMPO D’APPLICAZIONE
 
L’art. 62 del D.L. 1/2012 si applica a tutte le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare (contratti B2B) ed in particolare ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari.
 
Prodotti agricoli e alimentari
In allegato trasmettiamo l’elenco dettagliato dei prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della norma. A tal proposito, si evidenzia che alcuni prodotti pur non rientrando nella categoria dei prodotti alimentari rientrano comunque in quella, diversa, dei prodotti agricoli (ad es. i mangimi, gli animali vivi, le sementi, le piante vive e i prodotti della floricoltura, i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco, etc.) e sono comunque soggetti all’applicazione della disciplina in questione.
 
Operatori interessati
In generale, saranno assoggettati alla nuova disciplina tutti gli operatori della filiera agroalimentare quali gli agricoltori, i produttori e le industrie di trasformazione, le centrali d’acquisto, la grande distribuzione organizzata (GDO), i grossisti, gli intermediari, i dettaglianti, i commercianti su aree pubbliche, distributori automatici, panificatori, pubblici esercizi etc.
 
Commerci internazionali
La norma si applica alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. Di conseguenza, nelle operazioni di import-export, avrà fondamentale importanza il luogo di consegna della merce in quanto la norma non è applicabile alle operazioni in cui la consegna della merce avviene fuori dal territorio italiano.
 
Esclusioni
Sono invece espressamente esclusidal campo d’applicazione di tali disposizioni:
1)      i contratti conclusi con il consumatore finale (persona fisica che acquista per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale);
2)      le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito (un ristoratore che acquista una partita di merce al mercato ortofrutticolo o, più in generale, un operatore che si rifornisce presso altro operatore – ad es. Metro – con modalità cash and carry, etc.);
3)      le cessioni effettuate dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse;
4)      le cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
5)      le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici.
 
REQUISITI DEL CONTRATTO
 
I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e dovranno espressamente riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi essenziali:
1)      la durata del prodotto;
2)      le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
3)      il prezzo;
4)      le modalità di consegna e di pagamento.
Tali elementi non devono necessariamente essere indicati in un unico testo ma possono risultare anche dal complesso dei documenti relativi ad un medesimo contratto. Gli obblighi relativi alla forma ed ai requisiti del contratto vengono considerati assolti nel caso di operazioni svolte nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana o di altre Borse merci riconosciute dalla legge.
 
Sono previste diverse possibilità di contratto:
 
           i.            Prima ipotesi: contratto scritto perfetto o eventualmente integrato - Ogni qual volta le circostanze lo consentono, è necessaria la sussistenza di un vero e proprio contratto in forma scritta (cessione, contratti quadro, accordi interprofessionali, sottoscritti dalle parti e contenenti tutti gli elementi essenziali), eventualmente integrato da documenti successivi (ordini, fatture, ecc.) con specifico riferimento al contratto principale. Nel caso di variazione del prezzo originariamente pattuito, con l’accordo delle parti e nelle forme previste, si dà vita ad un nuovo contratto che sostituisce il precedente.
 
         ii.            Seconda ipotesi: scambio di ordini ed accettazioneSemplice scambio, con ogni mezzo (fax, e-mail ecc…) di ordini e relative accettazioni, anche quando tali atti non siano imputabili con certezza alle parti o manchi una loro formale sottoscrizione, nel qual caso gli elementi essenziali dovranno risultare dal complesso dell’intera documentazione.
 
        iii.            Terza ipotesi: ordine scritto o verbale senza formale accettazione - Ordine scritto al quale viene data esecuzione senza una formale accettazione o manchi persino un ordine scritto (ad esempio. perché ad un ordine telefonico consegue direttamente la consegna della merce). E’ quindi necessario perfezionare il contratto attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura, naturalmente a condizione che non insorgano contestazioni.
 
In tali ipotesi, gli elementi essenziali potranno essere riportati negli eventuali documenti di trasporto o di consegna o, nel caso più estremo, anche nelle sole fatture, recando obbligatoriamente la dicitura espressa: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”,  (cosiddetti documenti o fatture “parlanti”).
 
Sanzioni
La violazione di tali obblighi, oltre alla nullità del contratto, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 20.000, a secondo del valore dei beni oggetto di cessione.
 
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
 
La norma prevede inoltre un elenco di specifiche condotte e prassi sleali che devono considerarsi vietate (sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, AGCM).
 
Esempi di condotte sleali
Tra gli esempi più frequenti di condotte che potranno essere considerate sleali si segnalano alcune prassi in uso, come ad esempio:
·         sconti, premi, contributi, storni o remunerazione di accordi di cooperazione commerciale da liquidarsi in via anticipata o in forma retroattiva. Tale prassi di scontistica diffusa di pretendere sconti retroattivi o premi di fine periodo, incide in misura imprevedibile e significativa, non consentendo alla società fornitrice di programmare o mettere in bilancio un tale investimento. Altra prassi è quella di proporre unilateralmente degli sconti sui prodotti facendo ricadere il costo degli stessi unilateralmente su tutti i fornitori;
·         contributi a carico del fornitore per le spese di marketing sostenute dal distributore e/o contributi a carico del fornitore per spese di adeguamento dei software del distributore e/o semplificazione contabile telematica(spese per razionalizzazione della fatturazione);
·         contributi a carico del fornitore per i minori profitti derivanti dalla rivendita dei suoi prodotti;
·         pagamento di una somma forfetaria da parte del fornitore, cui è subordinata la tenuta in magazzino o altre attività logistiche, o per l’inclusione nel listino del distributore dei prodotti del fornitore, o per il presidio e il mantenimento dell’assortimento nei punti vendita;
·         sconti, premi, contributi per il solo rispetto dei termini di pagamento previsti dal contratto di fornitura;
·         facoltà per il distributore di respingere e/o restituire i prodotti o dedurre penali contrattualmente previste in assenza di preventiva contestazione e/o reclamo al fornitore nei termini previsti dal contratto di fornitura o, in mancanza da quelli previsti dall’art. 1495 c.c. (ad esempio, alcuni operatori sono soliti inviare ai propri fornitori lettere di contestazione tardiva nelle quali viene comunicato che, a causa di “prodotti forniti non idonei alla vendita”, è stata trattenuta a titolo di “penale” una parte delle somme dovute al fornitore per le merci;
·         la richiesta da parte del fornitore al distributore di farsi carico dei costi di distribuzione dei prodotti dell’azienda produttrice;
·         la previsione dell’obbligo a carico del venditore di un termine minimo, successivo alla consegna dei prodotti, decorso il quale sia possibile emettere la fattura.
 
Sanzioni
Da euro 516,00 a euro 3.000,00 in riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i medesimi divieti.
 
TERMINI DI PAGAMENTO
 
L’art. 62 prevede un termine legale (inderogabile dalle parti)per il pagamento di:
·         30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili;
·         60 giorni per tutte le altre merci.
 
Sono escluse le cessioni di prodotti alcolici rispetto ai quali continua a valere l’art. 22 della legge n. 28/1999 in base al quale i pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi
 
Decorrenza dei termini
Il momento iniziale dal quale scattanoi termini sopra indicati corrisponde all’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza la data di ricevimento della fattura, i termini decorrono dalla data di consegna dei prodotti.
 
La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:
·         consegna della fattura a mano;
·         invio a mezzo di raccomandata A.R.;
·         posta elettronica certificata (PEC);
·         impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
 
Prodotti deteriorabili
Tra i “prodotti alimentari deteriorabili” rientrano i seguenti:
1)      prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
2)      prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
3)      prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
4)      tutti i tipi di latte.
Se il produttore effettua una trasformazione idonea alla conservazione del prodotto per periodi superiori a 60 giorni, i prodotti dovrebbero considerarsi non deteriorabili.
 
Fatturazione
Il fornitore deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
Le modalità di emissione delle fatture rimangono regolamentate dalla vigente normativa fiscale e, al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle autorità competenti, gli eventuali interessi di mora possono essere contabilizzati ed iscritti nella sezione del conto economico dedicata.
 
Interessi
In caso di violazione dei termini legali di pagamento sono dovuti al fornitore gli interessi di mora, al tasso previsto dalla legge o ad un tasso concordato.
Tali interessi decorrono automaticamente, senza che vi sia la necessità di una formale messa in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e non esiste alcun obbligo da parte del fornitore di esigerli né di fare la relativa denuncia all’AGCM o ad altre Autorità.
Nel caso in cui sia invece il fornitore a non adempiere ai propri obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento.
 
Sanzioni
Il mancato rispetto, da parte del debitore, di tali termini, oltre a far scattare i sopradetti interessi di mora, viene altresì sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 500.000, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
 
ENTRATA IN VIGORE
 
Ferma restando l’entrata in vigore dell’art. 62 a decorrere dal 24 ottobre 2012, è al vaglio del Consiglio di Stato una bozza di decreto applicativo.
Ad oggi, pertanto, gli operatori economici possono adeguare e completare i propri contratti (in essere al 24 ottobre), esclusivamente rispetto al requisito della forma scritta ed agli elementi essenziali, entro il 31 dicembre 2012.
Invece, le prescrizioni relative alle condotte commerciali sleali ed ai termini di pagamento si applicano inderogabilmente già a partire dal 24 ottobre 2012.
Di conseguenza, a prescindere dal momento in cui sia stato stipulato il contratto, i nuovi termini massimi di pagamento di 30 o 60 giorni (a decorrere dall’ultimo giorno del mese di consegna della fattura) ed il relativo meccanismo di interessi di mora, si applicheranno a tutti i contratti le cui fatture verranno consegnate a partire dal 24 ottobre 2012.
Da tale data, pertanto, tutti gli operatori economici interessati dovranno necessariamente adeguarsi alla nuova disciplina, con particolare attenzione agli obblighi di natura contabile e fiscale, anche in corso di esercizio.
 
POTERI DELL’ AGCM
 
Il compito di vigilare sull’applicazione delle disposizioni in esame e di irrogare le sanzioni ivi previste viene attribuito all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che, a tal fine, può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando il potere di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e che può procedere all’accertamento delle violazioni d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
 
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