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Settore Turismo: Accordo disciplina successione contratti a tempo determinato

Settore Turismo:
Accordo disciplina successione contratti a tempo determinato
 
Si informano le Aziende che, in data 21 novembre 2012, è stato siglato l'Accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore turismo (allegato) tra FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
 
         Come noto, con legge n. 92/2012 (“Riforma del mercato del lavoro”) sono stati modificati i termini per la successione di due contratti a termine con lo stesso lavoratore (articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001). Nello specifico il termine iniziale di 10 giorni è stato innalzato a 60, mentre quello di 20 giorni è stato innalzato a 90 rispettivamente per le ipotesi di contratto di durata fino a sei mesi e per le ipotesi di contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
 
Tuttavia il legislatore ha previsto la possibilità per i contratti collettivi di prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga in alcune particolari situazioni: avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
 
L’articolo 46-bis della legge n. 134/2012 prevede che i predetti termini ridotti trovino applicazione in caso di attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 o individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali.
 
Le parti, valutata l’esigenza di preservare la professionalità e l’occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, hanno stabilito che l’intervallo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è fissato in 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi per tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nonché in
ogni altra eventuale ipotesi individuata dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale.
 
Pertanto i termini ridotti (20 o 30 giorni) di successione dei contratti a tempo determinato si applicheranno a tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato e in ogni altro caso previsto dalla contrattazione di secondo livello.
 
Entro il 30 giugno 2013 le parti si incontreranno per verificare le condizioni dell’eventuale continuità applicativa dell’intesa.
 
L’Ufficio Sindacale ASCOM-CONFCOMMERCIO è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
 
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