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Sottoscrizione "Accordo per il credito 2015"

 Sottoscrizione "Accordo per il credito 2015"

 L'Associazione Bancaria Italiana e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un'intesa denominata "Accordo per il credito 2015".

Il nuovo accordo comprende le seguenti iniziative, che ripercorrono alcune misure già realizzate in passato, adeguate al nuovo contesto normativo, regolamentare e di mercato: 

·      "Imprese in ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;

·      "Imprese in sviluppo" per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

·      "Imprese e PA", per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

Limitatamente all'iniziativa "Imprese in ripresa", tale accordo verrà portato all'attenzione dell'Autorità di Vigilanza bancaria europea, per il tramite della Banca d'Italia, anche per verificarne la coerenza rispetto alla vigente normativa prudenziale. 

Nelle more dell'implementazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste dal nuovo accordo, le banche possono continuare ad applicare le disposizioni previste dall' "Accordo per il Credito 2013" e dai Plafond "Progetti Investimenti Italia" e "Crediti PA", fino al 30 giugno 2015. 

L'accordo ha validità fino al 31 dicembre 2017. Le parti firmatarie sono impegnate a rivedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, i contenuti dell'accordo al fine di migliorarlo, ovvero adeguarlo, a obblighi normativi e regolamentari. Resta ferma la possibilità di recesso motivato entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Le banche aderenti sono impegnate a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente. 

Possono beneficiare delle operazioni previste dall'accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese "in bonis"). 

Relativamente all'iniziativa "Imprese in ripresa" si segnala che sono previste le seguenti operazioni: 

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti:

·      operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati;

·      operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare", ovvero "mobiliare". 

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

·      operazioni di allungamento della durata dei mutui;

·      operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine; 

Le operazioni di sospensione in favore di PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive. 

La medesima condizione vale per le imprese che manifestano difficoltà nel rimborso del prestito, a condizione che il finanziamento per il quale si chiede la sospensione sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente), anche nella forma della controgaranzia, ovvero la stessa possa essere acquisita ex novo su tale finanziamento attraverso una nuova delibera. 

Negli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d'interesse che non dovrà comunque risultare superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell'operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d'interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l'impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca.

Per quanto riguarda le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di allungamento è pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.

 

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