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Divieto somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori – Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico e parere del Ministero dell’Interno
12-02-2013
In attesa, invitiamo le aziende a non somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18, al fine di non incorrere nelle sanzioni allo stato attuale ritenute applicabili dai Ministeri.
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Divieto somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori – Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico
e parere del Ministero dell’Interno
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013, che si trasmette in allegato, ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall’art. 7 del DL 158/2012, anche alla somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell’Interno.
Come noto, l’art. 689 del codice penale già prevedeva che “L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno”.
L’art. 7 del DL 158/2012, c.d. “decreto salute”, ha invece stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.
Secondo i Ministeri, il Legislatore con il termine “vende” non può che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione. Non ci sarebbe, a loro parere, alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.
I Ministeri ritengono pertanto che l’interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni sia la seguente:
· è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
· nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro;
· nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
· nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
L’interpretazione dei Ministeri porta comunque come paradossale conseguenza l’applicazione di sanzioni diverse per due fattispecie ritenute uguali dagli stessi Ministeri. Infatti la vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata in via amministrativa, mentre invece la somministrazione sul posto di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata penalmente.
A livello nazionale la nostra Federazione si sta attivando nelle sedi competenti, anche alla luce delle conseguenze negative che si verificherebbero per gli esercenti con l’applicazione della norma così interpretata.
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