Il D.lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la Delibera 793/2012 della Regione Liguria in materia di sicurezza alimentare (Haccp) pongono al centro della strategia prevenzionistica l’obbligo informativo, formativo e di addestramento. Tali obblighi sono indicati negli artt 36 e 37 del decreto e nella DGR stessa della Regione Liguria.
Nello specifico l’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, regolamenta le modalità di erogazione della formazione relativamente allo svolgimento diretto del RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) da parte del datore di lavoro, la formazione dei lavoratori in base alle differenti classi di rischio, la formazione dei preposti e dirigenti, ove necessari.
Mentre una specifica delibera della Regione Liguria prevede e definisce gli obblighi formativi e di addestramento per tutti gli operatori del settore alimentare.
Nel corso degli anni si è avuta una sempre maggiore evoluzione giurisprudenziale su questi argomenti, che differenzia gli obblighi normativi, dalle prassi abituali e dalle convenienze delle prassi effettive, sia per le sentenze emanate sia per i controlli effettuati dagli enti di vigilanza. Le normative indicate sono in costante divenire sotto l’aspetto documentale e quello formativo. Uno dei requisiti che viene verificato è la misurazione della formazione effettuata ovvero l’efficienza e l’efficacia del momento formativo anche tramite l’utilizzo di check list.
DISTINGUIAMO PERCIO’ I DUE ASPETTI: OBBLIGHI NORMATIVI E PRASSI GIURISPRUDENZIALE
· Obblighi formativi
Corso RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), datore di lavoro: obbligo di aggiornamento periodico ogni 5 anni: basso rischio (6h), medio rischio (10h), alto rischio (14h).
Corso dei lavoratori, (dirigenti e preposti eventuali) obbligo di aggiornamento periodico ogni 5 anni (6h) per tutte le tipologie di rischio.
Corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): aggiornamento periodico annuale per le imprese fino a 50 lavoratori (4h) e per le imprese oltre i 50 lavoratori (8h).
Corso Antincendio medio rischio: aggiornamento ogni 3 anni di 5h (2h teoria + 3h di esercitazione pratica)
Corso HACCP - modulo allergeni: entro ottobre 2016 (2h) obbligatorio per coloro che hanno effettuato il corso senza il modulo degli allergeni.
Corso HACCP: aggiornamento ogni 5 anni: titolari, responsabili, addetti produzione e preparazione (5h), addetti senza preparazione (3h)
- Prassi giurisprudenziale - l’efficacia della formazione
Per una formazione dimostrabile ed efficace si rendono necessari i seguenti due aspetti:
- La formazione è una misura di sicurezza essa infatti al pari di un dispositivo di protezione di sicurezza oppure di un macchinario a norma o di un impianto certificato svolge una funzione essenziale per il controllo dei rischi lavorativi sia in sicurezza sul lavoro che in sicurezza alimentare
- La formazione comporta precise e pesanti responsabilità in chi con essa è coinvolto, tali responsabilità sono emerse nelle sentenze della corte di cassazione nei confronti dei datori di lavoro.
Se guardiamo alla formazione come misura di sicurezza, la normativa ci chiede, a fronte di rischi lavorativi, l’adozione di misure di sicurezza che eliminino e riducano, nei limiti del tecnicamente fattibile, la loro entità o quella delle conseguenze del loro verificarsi. In questo senso la formazione sulla sicurezza “è l’unica misura che può essere validamente opposta alle situazioni di rischio residuo”.
Il lavoratore, grazie alle formazione acquisita, può tramite un comportamento idoneo, “tenere sotto controllo un rischio, quando tutte le altre misure in atto non siano state in grado di eliminarlo”
Ad esempio in una situazione in cui, nonostante le precauzioni tecniche persiste, un livello di rumore richieda l’uso di DPI (dispositivi di Protezione Individuale), la misura di sicurezza non è rappresentata dal DPI stesso, bensì che il DPI sia effettivamente portato dai lavoratori esposti. E questo dipende dal corretto comportamento che deriva da una buona formazione.
Quanti di questi comportamenti troviamo nelle nostre aziende? E quanti, pur avendo appreso correttamente le modalità d’uso in materia di sicurezza, non abbiano la necessità di un refreshing, a fronte anche dell’evoluzione giurisprudenziale sulle effettive responsabilità del Datore di lavoro?
Tale misura di sicurezza (formazione) deve essere:
Efficace: in grado di ottenere il comportamento desiderato, e ciò dipenderà dalla capacità di chi lo eroga
Efficiente: cioè mantenuta sotto osservazione ed aggiornata in modo da adeguarsi continuamente alla domanda di auto-protezione del lavoratore, derivante dal possibile evolvere delle situazioni correnti di rischio residuo cui viene a trovarsi esposto, compito principalmente del datore di lavoro RSPP e del RIA (responsabile in materia igienico sanitaria).
L’ efficacia della formazione è un elemento che acquista sempre più importanza, anche per l’organo di vigilanza o il magistrato, proprio in relazione al fatto che “il comportamento del lavoratore” è normalmente riconosciuto tra le componenti più frequenti degli eventi infortunistici.
La delibera della Regione Liguria 793/2012 prevede all’allegato 2 una check list specifica per la valutazione periodica della formazione effettuata e sulla valutazione dei comportamenti applicativi degli operatori del settore alimentare, in modo da misurare la formazione oltre al rilascio del cosiddetto attestato, il saper essere oltre al sapere.
Consigliamo quindi a tutte le imprese di aggiornare la relativa formazione indipendentemente dalle scadenze normative, anche a fronte dei sempre più assidui controlli degli organi di vigilanza, materie sempre più in divenire e con aggiornamenti specifici e settoriali talmente variegati da essere appresi indipendentemente dalle scadenze effettive.