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Divieto di commercializzazione dei sacchetti
04-01-2018
 Il recente Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.

Le novità introdotte e l'intero quadro normativo ora disciplinato all'interno del Codice dell'Ambiente rappresentano l'occasione per promuovere la corretta informazione a cittadini e imprese, per contrastare fenomeni di contraffazione che si sono registrati negli ultimi anni e che hanno esposto a pesanti sanzioni le nostre imprese.

Il nuovo decreto abroga la disciplina italiana vigente (articolo 1, commi 1129,1130 e 1131 della legge 296/2006 e articolo 2 Dl 2/2012 convertito con legge 28/2012) ma la ripropone identica, per la parte relativa agli shopper, inserendola nel Codice ambientale, Dlgs 152/2006, nella parte dedicata alla gestione degli imballaggi.

Viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi (c.d. pricing). Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio (la competenza all'adozione delle sanzioni passa dalle CCIAA alle Province).

La principale novità introdotta dal Legislatore, è quella relativa al recepimento della direttiva 2015/720/UE nella parte non obbligatoria (borse per alimenti sfusi): stop graduale (a partire dal 1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta) che dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021. Anch'essi poi potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti.

Ulteriori novità riguardano:

·         le informazioni che devono essere rese ai consumatori;

·         l'apposizione di diciture identificative delle borse commercializzabili da parte dei produttori;

·         gli obblighi di relazione alla Commissione europea circa l'utilizzo di borse di plastica;

·         l'organizzazione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente.

Il presente Focus, oltre a richiamare i divieti già in vigore in questi ultimi anni e confermati dalle nuove disposizioni, si focalizza sui nuovi limiti per i sacchetti ultraleggeri e pone l'accento sui fenomeni di contraffazione.

I sacchetti di plastica stanno diventando, infatti, un business importante per la malavita e molto spesso vengono falsificati con diciture o apposizione di marchi non rispondenti alle norme di legge. Le sanzioni possono essere molto pesanti anche nei confronti del commerciante che si è fidato del suo fornitore.

È opportuno, quindi, che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al momento dell'acquisto.

 In allegato un pratico opuscolo illustrativo.
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